Badge di cantiere Decreto-Legge 159/2025

Pubblicata nella GU n. 301 del 30.12.2025, la Legge 29 dicembre 2025 n. 198, conversione in legge, con codificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, in vigore dal…
Pubblicata nella GU n. 301 del 30.12.2025, la Legge 29 dicembre 2025 n. 198, conversione in legge, con codificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, in vigore dal 31 dicembre 2025.
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, all’articolo 3 dispone che, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del MLPS, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
Obbligo per dipendenti operanti in:
- cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato – ambiti di attività a rischio più elevato
- Rilascio anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili, con la piattaforma SIISL
- La tessera di riconoscimento è prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
- Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite con decreto MLPS da adottarsi entro il 1° marzo 2026.
- Lo stesso decreto dovrà fornire: – le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate; – l’elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo.



