Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

A seguito dell’incendio avvenuto a Crans Montana la notte di Capodanno sono state pubblicate due circolari del Ministero dell’Interno riguardo i requisiti di sicurezza di bar e ristoranti. Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e laSicurezza Tecnica…
A seguito dell’incendio avvenuto a Crans Montana la notte di Capodanno sono state pubblicate due circolari del Ministero dell’Interno riguardo i requisiti di sicurezza di bar e ristoranti.

Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011
Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11.
Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti
non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi
nell’Allegato I del decreto.
La medesima nota chiarisce che:
- qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni; - restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo
Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18
giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e
trattenimenti pubblici.
Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di
pubblico spettacolo; - il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione
Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023; - il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento
con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale
attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
- Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)
Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici
esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i
pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo
accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o
ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una
trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende
necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del
T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle
regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).
Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio – Chiarimenti
applicativi
In relazione ai profili di sicurezza sopra richiamati, si ritiene opportuno fornire un chiarimento
in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e gli
adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non
coerenti con il quadro normativo vigente.
Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda
l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte
e all’ambiente lavorativo.
Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità
di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico,
quali, a titolo esemplificativo:
a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei
lavoratori ai rischi.
Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume
come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.
In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro
di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di
predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone,
indipendentemente dal numero dei lavoratori; - luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, nella quale si evidenzia
come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di
emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in
relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di
fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza,
specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione
dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.
Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all’Allegato I, definisce
l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti
nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione
del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.


