Rentri

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e…
Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il Senato ha respinto le proposte di emendamento al decreto ambiente che puntavano a modificare le tempistiche di attuazione del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI. Quindi è confermata l’apertura delle prime iscrizioni al 15 dicembre e l’avvio dell’operatività al 13 febbraio 2025. Premesso che, per i produttori iniziali di rifiuti, le attività del RENTRI potranno essere delegate alle associazioni di categoria come Confartigianato, di seguito un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche

1° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono
- Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- I soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
2° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.
3° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono
- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
COSA CAMBIA DOPO IL 13 FEBBRAIO 2025

1° SCAGLIONE Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti
Si iscrivono dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Dal 13 febbraio 2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo
Dal 13 febbraio 2026
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale
2° SCAGLIONE Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
Dal 13 febbraio 2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
Si iscrivono dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Dalla data di iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
3° SCAGLIONE Altri produttori di rifiuti pericolosi
Dal 13 febbraio 2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale
Si iscrivono dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Dalla data di iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
COSA DEVONO FARE GLI ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico
- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.
VIDEOTUTORIAL
Nella sezione Procedure di Utilizzo” del portale RENTRI, sono stati pubblicati video tutorial che riguardano i seguenti argomenti:
Vidimazione e compilazione del FIR
Gestione della copia completa del FIR
Video: Come l’operatore effettua l’accesso e l’iscrizione al RENTRI
Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l’accesso e la registrazione al RENTRI
Consulta il materiale informativo: