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Rentri

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Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e…

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Senato ha respinto le proposte di emendamento al decreto ambiente che puntavano a modificare le tempistiche di attuazione del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI. Quindi è confermata l’apertura delle prime iscrizioni al 15 dicembre e l’avvio dell’operatività al 13 febbraio 2025. Premesso che, per i produttori iniziali di rifiuti, le attività del RENTRI potranno essere delegate alle associazioni di categoria come Confartigianato, di seguito un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche

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1° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono

  • Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • I soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
  • I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

2° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.

3° SCAGLIONE – A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.

COSA CAMBIA DOPO IL 13 FEBBRAIO 2025

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1° SCAGLIONE Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti

Si iscrivono dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Dal 13 febbraio 2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
  • emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
  • I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026

  • emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
  • gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

2° SCAGLIONE Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Si iscrivono dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Dalla data di iscrizione

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

3° SCAGLIONE Altri produttori di rifiuti pericolosi

Dal 13 febbraio 2025

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
  • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Si iscrivono dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Dalla data di iscrizione

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026
  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

COSA DEVONO FARE GLI ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.

VIDEOTUTORIAL

Nella sezione Procedure di Utilizzo” del portale RENTRI, sono stati pubblicati video tutorial che riguardano i seguenti argomenti:

Vidimazione e compilazione del FIR

Gestione della copia completa del FIR

Video: Come l’operatore effettua l’accesso e l’iscrizione al RENTRI

Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l’accesso e la registrazione al RENTRI

Consulta il materiale informativo:

Registri di carico e scarico 

Formulari di identificazione del rifiuto (FIR)

Pieghevole