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EAA: accessibilità digitale “European Accessibility Act” – Dal 28 giugno 2025 prodotti e servizi digitali dovranno avere specifici requisiti per essere accessibili a tutti

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EAA: accessibilità digitale “European Accessibility Act” – Dal 28 giugno 2025 prodotti e servizi digitali dovranno avere specifici requisiti per essere accessibili a tutti Il D. Lgs. n. 82/2022 (“Decreto”) ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come “European Accessibility Act” (“EAA”), che si inserisce nel quadro delle azioni…

EAA: accessibilità digitaleEuropean Accessibility Act” – Dal 28 giugno 2025 prodotti e servizi digitali dovranno avere specifici requisiti per essere accessibili a tutti

Il D. Lgs. n. 82/2022 (“Decreto”) ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come “European Accessibility Act” (“EAA”), che si inserisce nel quadro delle azioni dell’Unione europea finalizzate a rendere la società maggiormente inclusiva.

A partire dal 28 giugno 2025, salve talune deroghe, tutti gli operatori economici – fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi – dovranno garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi digitali.

Le microimprese che forniscono servizi, vale a dire le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità.

In estrema sintesi:

  • i fabbricanti sono tenuti a garantire che i propri prodotti siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti di accessibilità, così come la documentazione tecnica;
  • gli importatori hanno l’obbligo di immettere sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità, assicurandone altresì l’osservanza da parte dei fabbricanti;
  • i distributori devono, tra le altre, verificare che i prodotti rechino la marcatura CE, che siano accompagnati dalla documentazione richiesta e da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza in lingua italiana o inglese, nonché che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai rispettivi requisiti di accessibilità;
  • i fornitori di servizi sono obbligati a progettare/fornire i servizi e predisporre le relative informazioni in conformità ai requisiti di accessibilità. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, con modalità idonee a renderle accessibili alle persone con disabilità.

La normativa, tuttavia, prevede una deroga espressa in relazione ai casi in cui la conformità ai requisiti di accessibilità richieda una modifica molto significativa di un prodotto e/o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura, ovvero imponga un onere sproporzionato in capo agli operatori economici interessati.

Le autorità preposte alla vigilanza del mercato dei prodotti e di quello dei servizi saranno, rispettivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) (“Autorità di Vigilanza”).

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente sito:

https://www.agid.gov.it/it/notizie/eaa-consultazione-linee-guida-agid-accessibilita-dei-servizi