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Il 14 febbraio scade il termine per l’aggiornamento di RSPP e ASPP


Il prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale RSPP e ASPP, che hanno usufruito del regime transitorio, devono aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico.

Il prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni che hanno usufruito nel 2006, sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, dell’esonero di parte del percorso formativo obbligatorio, devono aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito essenziale per mantenere l’incarico.

In caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti professionali richiesti dall’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008 necessari per svolgere l’incarico.
Di conseguenza, il datore di lavoro dovrebbe revocargli la nomina e provvedere all’individuazione di un nuovo RSPP che rispetti invece i requisiti professionali necessari per il ruolo.
Il mantenimento in carica di un RSPP che non abbia i requisiti previsti equivarrebbe infatti, per il datore di lavoro, a una mancata nomina: violazione dell’articolo 17, comma 1, lett. b) (obbligo indelegabile del datore di lavoro di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) con le conseguenti sanzioni (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
 
L’aggiornamento obbligatorio
L’articolo 32 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede, per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la partecipazione a corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti nell’ Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Il percorso formativo previsto dall’Accordo è strutturato su uno schema formativo di 3 moduli A, B e C, e da corsi di aggiornamento a periodicità quinquennale.
 
L’Accordo stabiliva però un regime transitorio per i soggetti già in carica all’epoca dell’entrata in vigore che prevedeva l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B (sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi) e che fissava l’obbligo di aggiornamento a decorrere dal 14 febbraio 2007 (quindi con il completamento entro il 14 febbraio 2012).
 
Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
 
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
 
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è invece da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
 
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

Fonte: www.puntosicuro.it





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