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Privacy: nuovo Regolamento Ue
Privacy: nuovo Regolamento Ue, prime Linee guida dei Garanti europei
Privacy: nuovo Regolamento Ue,
prime Linee guida dei Garanti europei
Tre documenti con importanti novità sul Regolamento 2016/679: il
responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer), il diritto
alla portabilità dei dati e l’autorità capofila che fungerà da sportello unico
per i trattamenti transnazionali.
Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo
scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su
importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati,
in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal
maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha
attivamente partecipato, riguardano il "responsabile per la protezione dei
dati" (Data Protection Officer - DPO), il diritto alla portabilità
dei dati, l’"autorità capofila" che fungerà da "sportello
unico" per i trattamenti transnazionali.
Le Linee guida sul DPO specificano i requisiti
soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria
per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di
criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento. Nel documento vengono
illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le
garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello
svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all’interno
dell’organizzazione del titolare.
Per
quanto riguarda il diritto alla portabilità, il Gruppo evidenzia il
suo valore di strumento per l’effettiva libertà di scelta dell’utente,
che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente
al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta
elettronica etc.) oppure generati dall’utente stesso navigando o muovendosi sui
siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli
aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i
sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino
l’esercizio del diritto.
Infine,
i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della "Autorità
capofila" che deve fungere da "sportello unico" per i
trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati
personali in più stabilimenti nell’Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi
Ue anche a partire da un solo stabilimento). Si tratta di un elemento
importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i
titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità
competente in questi casi così da evitare controversie e garantire
un’attuazione efficace del Regolamento.
Su
ciascuno di questi documenti, disponibili per ora solo in lingua inglese, il
Garante predisporrà delle apposite schede di approfondimento volte a far meglio
comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento.
Fonte: Garante Privacy