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Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente
FONTE WWW.garanteprivacy.it NEWSLETTER N. 460 del 20 dicembre 2019 • Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente
FONTE WWW.garanteprivacy.it
NEWSLETTER N. 460 del 20 dicembre 2019
• Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente
Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la società aveva avuto anche accesso alle email
Commette un illecito
la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente
dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella
sua casella di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende
anche all’ambito lavorativo.
Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy
nel definire il reclamo di un
dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei
dati da parte della società presso la quale aveva lavorato.
L’ex dipendente
contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email
aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era
venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti
al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo
quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta
un anno dopo la cessazione dal servizio.
Dagli accertamenti
svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per
oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua
eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In
questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano
pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente.
Il Garante ha
ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai
principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela
della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del
rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli account di posta
elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con
indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre
accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.
L’adozione di tali
misure tecnologiche - ha spiegato il Garante - consente di contemperare l’interesse
del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione
della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla
corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo
scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda
consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore,
anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni
(data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).
Oltre a dichiarare
l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i
trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la
cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione
dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno
delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un
precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.
Pertanto, al fine di conformare ai
principi e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali i
trattamenti effettuati sull’account di posta elettronica aziendale di un ex
lavoratore e assicurare al contempo "l’interesse del datore di lavoro di
accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria
attività", il datore di lavoro, entro
un tempo ragionevole, deve:
- disattivare e rimuovere l’account di posta elettronica individualizzato;
- adottare sistemi automatici volti a informare i terzi della disattivazione dell’account e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento;
- adottare misure idonee a impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui il sistema di risposta automatica è in funzione.