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lug
12

Nuovo Regolamento (UE) 2021/382 in materia HACCP


RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI A FINE DI DONAZIONE

Entrato in vigore il 24 marzo 2021, il nuovo Regolamento (UE) 2021/382 ha apportato alcune modifiche alla normativa (CE 852/2004) sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare agli allegati I e II.

Le novità riguardano principalmente tre aree:

  • gestione degli allergeni
  • ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione;
  • cultura della sicurezza alimentare.
Si tratta di indicazioni specifiche di comportamento igienico e/o sanitario, che vanno quindi ad aggiornare il Regolamento 852 (alla base dell’autocontrollo e dell’HACCP). Vediamo, in questo articolo, cosa cambia in materia di igiene alimentare.  

Ridistribuzione degli alimenti

Le donazioni alimentari presentano problematiche di sicurezza diverse rispetto alla vendita al dettaglio.

Per questo, anche in ottica di riduzione degli sprechi alimentari, nell’allegato II del Regolamento (CE) 852 è stato inserito il capitolo V bis, con l’obbligo per gli addetti di verificare che gli alimenti da ridistribuire siano ritenuti non dannosi per la salute e adatti al consumo umano.

Qualora l’esito di tale verifica sia positivo, gli operatori del settore alimentare possono quindi ridistribuire:

  • gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima della scadenza di tale data;
  • gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;
  • gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento.
Affinché i prodotti alimentari siano ritenuti idonei alla ridistribuzione, come specificato nel Regolamento, gli elementi da considerare sono:

  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti in materia di temperatura;
  • data di congelamento, se applicabile;
  • condizioni organolettiche;
  • garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale.
Tra l’altro, in merito alla durabilità dei prodotti, il Ministero della Salute ha fornito delle indicazioni sulla "Rideterminazione shelf life dei prodotti alimentari e congelamento carni fresche".

In sostanza, per le merci immesse sul mercato che non siano destinate alla vendita al dettaglio, fatta eccezione per i prodotti con norme di shelf life specifiche (ad esempio uova fresche, latte pastorizzato ecc.), "l’OSA può stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a supporto della shelf life che tengano conto della natura dell’alimento stesso, delle modalità di conservazione previste, delle modalità di consumo".

Ovviamente, l’assegnazione di nuova durabilità di un prodotto alimentare deve avvenire prima della data di scadenza e deve comunque essere segnalata sull’etichetta come da Regolamento (UE) n. 1169/2011 (o, in assenza di questa sui documenti commerciali, come specificato dal Decreto legislativo 231/2017).


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