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Misure in attesa di approvazione per fine emergenza covid-19 dal 31/03/2022
Covid-19 disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un
Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022). Il provvedimento, in attesa di pubblicazione,
stabilisce:
a. obbligo di mascherine:
viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine FFP2
negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono
spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece
sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
b. fine del sistema delle "zone colorate";
c. capienze impianti sportivi:
ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
d. protocolli e linee guida:
verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro
della Salute.
Il percorso per il graduale ritorno
all’ordinario prevede alcuni passaggi successivi al 31 marzo, tra cui il
graduale superamento del green pass e l’eliminazione delle quarantene
precauzionali.
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti,
compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, per
il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione
dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli
ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori
in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Scuola
· Scuole dell’infanzia - Servizi
educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa
sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori
e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per
dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso
di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un
test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del
test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Isolamento
Gli alunni delle
scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del
sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione
da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica
digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti
le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata
alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo.
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