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Covid-19: nuova ordinanza del Ministero della Salute 15/06/2022


Covid-19: nuova ordinanza del Ministero della Salute Nelle imprese continua ad applicarsi il protocollo anti contagio fino al 30 giugno 2022.

Il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza sul tema Covid-19 e mascherine, valida fino al prossimo 22 giugno. Si evidenzia che nelle aziende non cambia nulla: fino al 30 giugno 2022 il protocollo anticontagio rimane in vigore.
Con la nuova ordinanza, il Ministero della Salute ha riconfermato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche chirurgiche) ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica l’obbligo della mascherina.

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