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Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile entro il 30/09/2022 per aziende pubbliche e private
Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).
Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (che abroga il precedente D.M. 3 maggio 2018) e il relativo Allegato A definiscono le modalità
per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre
50 dipendenti. Va precisato che il rapporto deve essere
redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle
dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50
dipendenti. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, che sarà operativo a partire dal 23 giugno 2022.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022.
Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30
aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Per
le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, che
sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il
primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e
femminile riferita al 31 dicembre 2021. Le aziende che, in attuazione
dell’obbligo contenuto all’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, nelle more
dell’adozione del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, abbiano
redatto il rapporto secondo le previgenti modalità, sono tenute a
compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 nei termini e con le
modalità indicati dal menzionato Decreto.
Attraverso l’applicativo informatico, entro
il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consigliera o al
Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale,
delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto.
Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere e ai Consiglieri di
parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta
gli elenchi riferiti ai rispettivi territori (art. 46, comma 3-bis,
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
La mancata
trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte
dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è
disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi
eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile
2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità
dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
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