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Protocollo condiviso COVID-19 del 24/04/2020
Covid-19, contrasto alla diffusione negli ambienti di lavoro: protocollo per la Fase 2
Nella mattina di venerdì 24 aprile 2020 è stato condiviso con il Governo, le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, l’aggiornamento del Protocollo sulle misure di salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo. Il Governo, con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle analisi condotte a diverso titolo da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Inail, dell’Istituto Superiore di Sanità, ha condiviso con le Parti Sociali un Accordo di integrazione del Protocollo originario.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni tra le quali si evidenzia:
- la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo, da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
- il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
- il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
- la collaborazione tra le committenti e le imprese e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
- la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
- l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di Covid-19;
- l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale ("di norma") quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
- favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
- il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
- l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
- l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da Covid-19;
- la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
- il
Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in
azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le
parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al
livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento
di soggetti pubblici (ASL, etc).
Consulta il protocollo del 24/04/2020: /img/uploaded/files/20200424-documento-protocollo-sicurezza-cgil-cisl-uil-mise-e-m-salute-min-lav.pdf
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