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mag
21

Valutazione dei rischi: approvate le procedure standardizzate


La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure per effettuare la valutazione dei rischi nelle microimprese fino a 10 dipendenti. Le nuove scadenze.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato ieri le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori
 
Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
 
La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente DECRETO-LEGGE** 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:
 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 
Con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità finora esclusa in quanto il comma 6 dell’articolo 29 prevedeva che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08:
 
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
 

Fonte: Punto Sicuro


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