News
mag
21
21
Valutazione dei rischi: approvate le procedure standardizzate
La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure per effettuare la valutazione dei rischi nelle microimprese fino a 10 dipendenti. Le nuove scadenze.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato ieri le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori
Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente DECRETO-LEGGE** 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
Con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità finora esclusa in quanto il comma 6 dell’articolo 29 prevedeva che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08:
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
Fonte: Punto Sicuro
Archivio news
30/08/2023
25/05/2023
19/05/2023
19/05/2023
19/05/2023
16/01/2023
12/05/2022
16/02/2022
25/10/2021
27/07/2021
26/07/2021
22/07/2021
14/07/2021
12/07/2021
09/04/2021
05/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
15/12/2020
04/12/2020
09/11/2020
09/11/2020
26/10/2020
19/10/2020
11/09/2020
01/08/2020
31/07/2020
21/07/2020
15/07/2020
01/07/2020
29/05/2020
05/05/2020
24/04/2020
23/03/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
19/09/2019
28/05/2019
31/05/2018
31/05/2018
04/04/2018
04/04/2018
01/02/2018
04/09/2017
28/08/2017
12/01/2017
11/01/2017
03/11/2016
01/07/2016
17/06/2016
02/05/2016
13/04/2016
13/04/2016
25/03/2016
02/10/2015
23/06/2015
18/06/2015
08/10/2013
22/01/2013
21/12/2012
11/09/2012
04/10/2011
20/01/2011
24/11/2010
24/11/2010
05/10/2010
06/04/2010
25/03/2010
19/03/2010
16/03/2010