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giu
16

I quesiti sul decreto 81: macchina non conforme ai RES


Sui provvedimenti da adottare nel caso sia accertata una mancata conformità di una macchina ai requisiti essenziali di sicurezza.

Quesito
Con riferimento all’art. 70 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, in caso di contestazione della mancata conformità di una macchina ai R.E.S., l’organo di vigilanza è tenuto a comunicare preventivamente alla ASL ed alla Procura di competenza del venditore la non conformità anche se l’ISPESL non si è ancora pronunciato?

Risposta
Le procedure che l’organo di vigilanza è tenuto ad applicare nel caso in cui constati la presenza di una attrezzatura di lavoro che, benché sia stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad esse applicabili e benché utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti delle situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle stesse disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sono fissate nell’art. 70 comma 4 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato con il correttivo D. Lgs. 3/8/2009 n. 106. Secondo tale articolo, infatti:

"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70".


Dalla lettura dell’articolo sopraindicato emerge quindi chiaramente che in tali circostanze l’organo di vigilanza è tenuto ad attivare una doppia procedura di controllo, una finalizzata alla verifica della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza ed alla tutela dei lavoratori e l’altra finalizzata a consentire l’attivazione, da parte dell’autorità nazionale competente, della sorveglianza di mercato prevista attualmente, per quanto riguarda in particolare le macchine, dall’art. 6 .del D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 il quale ha recepito recentemente in Italia la nuova direttiva macchine e che ha sostituito, abrogandolo, il D.P.R. 24/7/1996 n. 459.

Secondo la prima procedura, pertanto, l’organo di vigilanza dovrà procedere subito nei confronti del datore di lavoro utente allo scopo di eliminare le situazioni di pericolo legate alle carenze dei requisiti di sicurezza adottando i provvedimenti di prescrizione previsti dal D. Lgs. n. 758/1994 se si è in presenza di contravvenzioni  oppure il provvedimento di disposizione nel caso in cui nella circostanza non venga riscontrata una contravvenzione e quindi un violazione di natura penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D’altra parte lo stesso organo di vigilanza dovrà informare immediatamente di quanto accertato l’organo nazionale competente, individuato nel Ministero dello sviluppo economico, onde consentirgli di attivare le procedure di sorveglianza di mercato previste dal D. Lgs. n. 17/2010. Il Ministero dello sviluppo economico, infatti, avuta notizia che una macchina, benché provvista della marcatura "CE" ed accompagnata dalla dichiarazione di conformità nonché utilizzata conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina con provvedimento motivato e notificato all’interessato il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l’immissione sullo stesso ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione. Il Ministero dello sviluppo economico è tenuto, altresì, ad informare la Commissione europea la quale al termine delle consultazioni avviate, provvederà a confermare, modificare o revocare i provvedimenti restrittivi sopraindicati.

L’organo di vigilanza in sostanza, al momento dell’accertamento, non ha nessun potere di intervento nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione e dovrà invece intervenire nei confronti degli stessi, per avviare l’azione penale prevista dall’art. 70 comma 4 lettera b), solo dopo che l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato abbia concluso i suoi accertamenti tecnici ed abbia "convalidata" la non conformità della macchina. Per quanto sopra detto, infine, non ha quindi alcun effetto né risulta obbligatoria la comunicazione prospettata nel quesito effettuata alla ASL competente della zona del venditore della macchina.

FONTE:       www.puntosicuro.it

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